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                                                                                   di RosaRia VillaNo















                                   Obbligatorietà


                         assicurativa medica






        il Medico dipendente di             in considerazione del fatto         che opera in regime di intramoenia
        Struttura Pubblica  ha l’ob- che non sussiste l’obbligo                 in strutture sanitarie facenti capo al
        bligo di assicurarsi?               assicurativo per i Medici           Servizio Sanitario Nazionale.
        No. L’obbligo assicurativo entrato   dipendenti del Servizio Sa-        i Medici dipendenti di
        in vigore dal 15 agosto 2014 non    nitario nazionale, perché           strutture sanitarie facenti
        riguarda la categoria oggetto del   questi ultimi dovrebbero            capo al Servizio Sanitario
        quesito. Conseguentemente, i Medi-  comunque assicurarsi?               nazionale, che operano
        ci Dipendenti del Servizio Sanitario   Per i Medici Dipendenti i rischi   anche in regime di extra-
        Nazionale non devono adempiere      derivanti dall’esercizio dell’attività   moenia  sono soggetti agli
        ad un obbligo assicurativo.         professionale resa nell’ambito del   obblighi assicurativi?
        e gli enti del Servizio             Servizio Sanitario Nazionale restano   Per l’attività svolta al di fuori della
        Sanitario nazionale?                quelli collegati alla ipotesi di dolo   struttura sanitaria pubblica, occorre
        Resta esclusa anche per gli  Enti del   o colpa grave. Conseguentemente,   obbligatoriamente una copertura
        Servizio Sanitario Nazionale ogni   come era già noto prima della nor-  assicurativa equiparabile a quella
        copertura assicurativa della responsa-  mativa che introducesse la obbliga-  necessaria per l’attività libero-pro-
        bilità civile rispetto a quella prevista   torietà assicurativa in ambito me-  fessionale.
        , per il relativo personale, dalla   dico, il Medico Dipendente  dovrà   i Medici Specializzandi
        normativa preesistente. Più precisa-  cautelarsi dall’esercizio del diritto di   sono obbligati ad assicu-
        mente, l’art. 27 del D.L. 24.6.2014 n.   rivalsa esercitato attraverso la Corte   rarsi per i rischi da re-
        90, convertito  con modificazione,   dei Conti da parte dell’Ente di    sponsabilità civile profes-
        dalla Legge 11.8.2014, n. 114,che ha   appartenenza. E’ quindi  necessario   sionale?
        ulteriormente modificato i commi 2°   che stipula una Polizza a copertura   Con una nota del 2.10.2014 il Diret-
        e  4° lett. a) dell’art. 3 del D.L. n. 158  della colpa grave.          tore dell’Ufficio Affari Generali del
        del 2012, ha precisato che l’obbligo   La copertura assicurativa        Ministero della Salute, rispondendo
        assicurativo sussiste anche per l’eser-  per la colpa Grave è a carico   ad uno specifico quesito, ha escluso
        cizio dell’attività libero-professionale  dell’ente di appartenenza?    che i medici in formazione specia-
        intramuraria e che “resta comunque   No. La copertura per la Colpa Gra-  listica rientrino tra i professionisti
        esclusa a carico degli Enti del Servi-  ve non è a carico dell’Ente di ap-  soggetti all’obbligo di assicurazione
        zio Sanitario Nazionale ogni coper-  partenenza e deve essere acquisita   professionale.
        tura assicurativa della responsabilità   autonomamente sia dal Medico che   Tuttavia, anche per questa catego-
        civile ulteriore rispetto a quella previ-  opera esclusivamente  in strutture   ria valgono le ragioni di tutela già
        sta, per il relativo personale, dalla   sanitarie facenti capo al Servizio   enunciate con riferimento ai medici
        normativa contrattuale vigente”.    Sanitario Nazionale, sia dal Medico   del Servizio Sanitario Nazionale, in
                                                                                caso di rivalsa da parte dell’Ente.


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