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FORUM
di RosaRia VillaNo
Obbligatorietà
assicurativa medica
il Medico dipendente di in considerazione del fatto che opera in regime di intramoenia
Struttura Pubblica ha l’ob- che non sussiste l’obbligo in strutture sanitarie facenti capo al
bligo di assicurarsi? assicurativo per i Medici Servizio Sanitario Nazionale.
No. L’obbligo assicurativo entrato dipendenti del Servizio Sa- i Medici dipendenti di
in vigore dal 15 agosto 2014 non nitario nazionale, perché strutture sanitarie facenti
riguarda la categoria oggetto del questi ultimi dovrebbero capo al Servizio Sanitario
quesito. Conseguentemente, i Medi- comunque assicurarsi? nazionale, che operano
ci Dipendenti del Servizio Sanitario Per i Medici Dipendenti i rischi anche in regime di extra-
Nazionale non devono adempiere derivanti dall’esercizio dell’attività moenia sono soggetti agli
ad un obbligo assicurativo. professionale resa nell’ambito del obblighi assicurativi?
e gli enti del Servizio Servizio Sanitario Nazionale restano Per l’attività svolta al di fuori della
Sanitario nazionale? quelli collegati alla ipotesi di dolo struttura sanitaria pubblica, occorre
Resta esclusa anche per gli Enti del o colpa grave. Conseguentemente, obbligatoriamente una copertura
Servizio Sanitario Nazionale ogni come era già noto prima della nor- assicurativa equiparabile a quella
copertura assicurativa della responsa- mativa che introducesse la obbliga- necessaria per l’attività libero-pro-
bilità civile rispetto a quella prevista torietà assicurativa in ambito me- fessionale.
, per il relativo personale, dalla dico, il Medico Dipendente dovrà i Medici Specializzandi
normativa preesistente. Più precisa- cautelarsi dall’esercizio del diritto di sono obbligati ad assicu-
mente, l’art. 27 del D.L. 24.6.2014 n. rivalsa esercitato attraverso la Corte rarsi per i rischi da re-
90, convertito con modificazione, dei Conti da parte dell’Ente di sponsabilità civile profes-
dalla Legge 11.8.2014, n. 114,che ha appartenenza. E’ quindi necessario sionale?
ulteriormente modificato i commi 2° che stipula una Polizza a copertura Con una nota del 2.10.2014 il Diret-
e 4° lett. a) dell’art. 3 del D.L. n. 158 della colpa grave. tore dell’Ufficio Affari Generali del
del 2012, ha precisato che l’obbligo La copertura assicurativa Ministero della Salute, rispondendo
assicurativo sussiste anche per l’eser- per la colpa Grave è a carico ad uno specifico quesito, ha escluso
cizio dell’attività libero-professionale dell’ente di appartenenza? che i medici in formazione specia-
intramuraria e che “resta comunque No. La copertura per la Colpa Gra- listica rientrino tra i professionisti
esclusa a carico degli Enti del Servi- ve non è a carico dell’Ente di ap- soggetti all’obbligo di assicurazione
zio Sanitario Nazionale ogni coper- partenenza e deve essere acquisita professionale.
tura assicurativa della responsabilità autonomamente sia dal Medico che Tuttavia, anche per questa catego-
civile ulteriore rispetto a quella previ- opera esclusivamente in strutture ria valgono le ragioni di tutela già
sta, per il relativo personale, dalla sanitarie facenti capo al Servizio enunciate con riferimento ai medici
normativa contrattuale vigente”. Sanitario Nazionale, sia dal Medico del Servizio Sanitario Nazionale, in
caso di rivalsa da parte dell’Ente.
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