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                                                                                  Art. 12
                                                              Incremento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro
                                                           1. Gli importi dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui
                                                           all’art. 5 del CCNL del 8
                                                           giugno 2000, sono rideterminati dal 1 gennaio 2009 nelle misure annue
                                                           lorde di seguito indicate:

                                                           Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa ` 17.052,27
                                                           Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8
                                                           giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici
                                                           anni ` 12.791,61
                                                           Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8
                                                           giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici
                                                           anni ` 9.385,84
                                                           Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni  `
                                                           2.325,41
                                                           2. L’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici
                                                           mensilità.
                            Capo I                         3. E’ disapplicato l’art.  5, comma 2, secondo capoverso del CCNL
                   Trattamento economico dei dirigenti
                                                           8/6/2000, secondo biennio economico.
               con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo  Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza
                                                                                  Art. 13
              Incrementi stipendio tabellare nel biennio 2008-2009  1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Azien-
                              Art. 2
            1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare   de promuovono specifici progetti programmi o piani di lavoro per il mi-
            previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclu-
                                                           glioramento dei servizi rivolti all’utenza, con particolare riferimento alla
            sivo e non esclusivo ed orario unico dall’art. 17 comma 2 del
                                                           piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di
             CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato di ` 22,37 lordi
                                                           una maggiore corrispondenza tra  le prestazioni rese e le esigenze  del
             mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo,
                                                           cittadino.
             comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in
                                                           esigenze effettive  dell’Azienda ed apportare un concreto e misurabile
              2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l’incremento di cui al   soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di
             ` 42.258,81.                                  2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad
                                                           contributo aggiuntivo alla attività fissata nei livelli essenziali di assistenza
              comma 1 è rideterminato in ` 103,30 lordi mensili. Per ef- f f
              fetto di tale incremento lo stipendio tabellare annuo lordo,
                                                           attesa e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l’am-
              comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato
                                                           pliamento degli orari delle strutture e il miglioramento del servizio di
               alla stessa data in ` 43.310,90.
                                                           soccorso.
               3.Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed   guardia, nonché delle attività di gestione dell’emergenza e del pronto
                                                           3. Nell’ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi
               sensi delle disposizioni vigenti, a titolo d’indennità di vacan-
               assorbono gli importi corrisposti, ai
                                                           sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute
                                                           senza di ulteriori economie effettuate nell’ambito di processi strutturali
                za contrattuale.                           e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le Regioni, in pre-
                                                           di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consen-
                                                           tano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per
                                                           il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall’anno 2009,
                                                                                                            a
                                                                                                            a
               Figura 1                                    ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte sa-
                                                           lari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi
                                                           precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno
                                                           dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del
                                                           trattamento fondamentale della retribuzione.
                                                           4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell’ef- f f
                                                           fettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da at- t t
                                                           tuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell’ambito della
                                                           direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati
                                                           nell’Allegato 1 al presente CCNL. Tali risorse vengono destinate ai diri-
                                                           genti direttamente coinvolti nell’ambito di tali progetti, secondo appositi
                                                           meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.
                                                         Figura 2


                                                                                                        +&
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