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contrattuale), gli assicuratori si sono sciute dai Medici anche se stipulate specie nel momento in cui andrà a di-
trovati a dovere sborsare, a distanza dall’ente ospedaliero. Non tutti sanno sdettare la polizza: dalla cessazione del
di anni dalla scadenza del con- tratto, che mentre le vecchie polizze erano contratto o dalla scadenza dell’even-
importi non commisurati ai premi stipulate in Loss occurance (insorgen- tuale periodo di ultrattività, eventuali
incassati. Le conseguenze sono state za del danno), i nuovi contratti sono richieste risarcitorie, anche se relative
l’aumento dei premi, sempre più rap- stipulati in Claims made (a richiesta a fatti avvenuti durante il periodo di
portati al rischio proprio delle singole fatta). La differenza consiste nel fatto efficacia della polizza, saranno prive
branche specialistiche della Medicina che mentre con il regime Loss occu- di copertura assicurativa. Di qui l’op-
e la trasformazione delle condizioni rance l’assicurazione era operante per portunità di stipulare sempre contratti
di copertura con la riduzione dei le richieste di risarcimento formulate che prevedano una proroga della
massimali e della durata dei contratti, anche dopo la cessazione del con- garanzia e, nell’ipotesi in cui si stipuli
con l‘introduzione di franchigie, di tratto, per fatti avvenuti durante il un nuovo contratto, di richiedere di
scoperti (per dolo o colpa grave) e di periodo di vigenza della polizza, con il farne retroagire la validità dalla data
un preciso regime di validità tempo- regime Claims made, la prima richie- di cessazione dell’efficacia del contrat-
rale della polizza. Dunque, l’obbligo sta di risarcimento,per fatti accaduti to scaduto. Alla clausola non sfuggono
di assicurare le Strutture sanitarie ed nel periodo di copertura, deve essere neanche le polizze stipulate dalle
il personale dipendente, per come formulata nello stesso periodo. Le po- Aziende ospedaliere e dal-le Cliniche
imposto dalla contrattazione collettiva lizze in Claims possono prevedere una private che sono inoltre penalizzate da
e la stessa necessità/opportunità del retroattività o una ultrattività e cioè massimali, spesso, insufficienti oppure
Medico di assicurarsi deve fare i conti una copertura anche per fatti avvenuti da franchigie e da scoperti (le polizze
con il risk management delle imprese prima e dopo il periodo di decorrenza possono escludere non solo il dolo ma
assicurative. Le Compagnie di assi- della polizza, fermo restando che la anche la colpa grave) che espongono
curazione verificano periodicamente richiesta di risarcimento, appunto il a rischi anche il Medico dipendente.
il rapporto tra i sinistri liquidati ed Claims, deve intervenire nel periodo Le nuove polizze, inoltre, escludono
i premi incassati, rapporto che da di copertura indicato in contratto. La dalla garanzia l’attività libero pro-
anni, nel settore sanitario, dà risultati clausola, sorta dalla necessità degli fessionale intramoenia, svolta dai
fortemente negativi sia per il conti- assicuratori di fronteggiare i sinistri Medici dipendenti o l’attività libero
nuo aumento dei sinistri denunziati tardivi, è stata ritenuta da più parti professionale prestata da Medici
sia per l’aumento del costo medio di vessatoria perché comporterebbe una non dipendenti, nei cui confronti,
ciascun sinistro al punto che alcune riduzione del rischio assunto dall’assi- in ipotesi di colpa professionale e di
Società di assicurazione non quotano curatore. Per tale ragione nei contratti richiesta danni, è la stessa Clinica ad
più la RC professionale del Medi- assicurativi si chiede al contraente la agire in garanzia e/o in rivalsa. Vi è
co. Le Imprese di assicurazione che doppia sottoscrizione e quindi non infine da segnalare un ultimo profilo,
non hanno lasciato il mercato e che solo la sottoscrizione delle condizioni non infrequente, di inoperatività della
continuano ad assumere il rischio contrattuali ma anche la sottoscrizio- garanzia che non deriva però dalle
hanno dovuto rivedere i contratti e ne di singole clausole (tra cui quella nuove esigenze di mercato: il mancato
introdurre condizioni più restrittive. che prevede il Claims): il che com- o ritardato pagamento dei premi da
Tali condizioni non prevedendo una porta l’espressa accettazione di quelle parte dell’Amministrazione con inevi-
copertura illimitata, non solo con clausole che possono ipoteticamente tabili ricadute sull’Ente ospedaliero e
riguardo al massimale ma anche con presentare profili di vessatorietà e sugli stessi Medici.
riguardo al regime temporale della dunque di nullità. Detta limitazione
polizza, è opportuno che siano cono- deve essere ben nota all’assicurato
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