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        contrattuale), gli assicuratori si sono   sciute dai Medici anche se stipulate   specie nel momento in cui andrà a di-
        trovati a dovere sborsare, a distanza   dall’ente ospedaliero. Non tutti sanno   sdettare la polizza: dalla cessazione del
        di anni dalla scadenza del con- tratto,   che mentre le vecchie polizze erano   contratto o dalla scadenza dell’even-
        importi non commisurati ai premi    stipulate in Loss occurance (insorgen-  tuale periodo di ultrattività, eventuali
        incassati. Le conseguenze sono state   za del danno), i nuovi contratti sono   richieste risarcitorie, anche se relative
        l’aumento dei premi, sempre più rap-  stipulati in Claims made (a richiesta   a fatti avvenuti durante il periodo di
        portati al rischio proprio delle singole   fatta). La differenza consiste nel fatto   efficacia della polizza, saranno prive
        branche specialistiche della Medicina   che mentre con il regime Loss occu-  di copertura assicurativa. Di qui l’op-
        e la trasformazione delle condizioni   rance l’assicurazione era operante per   portunità di stipulare sempre contratti
        di copertura con la riduzione dei   le richieste di risarcimento formulate   che prevedano una proroga della
        massimali e della durata dei contratti,   anche dopo la cessazione del con-  garanzia e, nell’ipotesi in cui si stipuli
        con l‘introduzione di franchigie, di   tratto, per fatti avvenuti durante il   un nuovo contratto, di richiedere di
        scoperti (per dolo o colpa grave) e di   periodo di vigenza della polizza, con il   farne retroagire la validità dalla data
        un preciso regime di validità tempo-  regime Claims made, la prima richie-  di cessazione dell’efficacia del contrat-
        rale della polizza. Dunque, l’obbligo   sta di risarcimento,per fatti accaduti   to scaduto. Alla clausola non sfuggono
        di assicurare le Strutture sanitarie ed   nel periodo di copertura, deve essere   neanche le polizze stipulate dalle
        il personale dipendente, per come   formulata nello stesso periodo. Le po-  Aziende ospedaliere e dal-le Cliniche
        imposto dalla contrattazione collettiva   lizze in Claims possono prevedere una   private che sono inoltre penalizzate da
        e la stessa necessità/opportunità del   retroattività o una ultrattività e cioè   massimali, spesso, insufficienti oppure
        Medico di assicurarsi deve fare i conti   una copertura anche per fatti avvenuti   da franchigie e da scoperti (le polizze
        con il risk management delle imprese   prima e dopo il periodo di decorrenza  possono escludere non solo il dolo ma
        assicurative. Le Compagnie di assi-  della polizza, fermo restando che la   anche la colpa grave) che espongono
        curazione verificano periodicamente   richiesta di risarcimento, appunto il   a rischi anche il Medico dipendente.
        il rapporto tra i sinistri liquidati ed   Claims, deve intervenire nel periodo   Le nuove polizze, inoltre, escludono
        i premi incassati, rapporto che da   di copertura indicato in contratto. La   dalla garanzia l’attività libero pro-
        anni, nel settore sanitario, dà risultati   clausola, sorta dalla necessità degli   fessionale intramoenia, svolta dai
        fortemente negativi sia per il conti-  assicuratori di fronteggiare i sinistri   Medici dipendenti o l’attività libero
        nuo aumento dei sinistri denunziati   tardivi, è stata ritenuta da più parti   professionale prestata da Medici
        sia per l’aumento del costo medio di   vessatoria perché comporterebbe una   non dipendenti, nei cui confronti,
        ciascun sinistro al punto che alcune   riduzione del rischio assunto dall’assi-  in ipotesi di colpa professionale e di
        Società di assicurazione non quotano   curatore. Per tale ragione nei contratti  richiesta danni, è la stessa Clinica ad
        più la RC professionale del Medi-   assicurativi si chiede al contraente la   agire in garanzia e/o in rivalsa. Vi è
        co. Le Imprese di assicurazione che   doppia sottoscrizione e quindi non   infine da segnalare un ultimo profilo,
        non hanno lasciato il mercato e che   solo la sottoscrizione delle condizioni   non infrequente, di inoperatività della
        continuano ad assumere il rischio   contrattuali ma anche la sottoscrizio-  garanzia che non deriva però dalle
        hanno dovuto rivedere i contratti e   ne di singole clausole (tra cui quella   nuove esigenze di mercato: il mancato
        introdurre condizioni più restrittive.   che prevede il Claims): il che com-  o ritardato pagamento dei premi da
        Tali condizioni non prevedendo una   porta l’espressa accettazione di quelle   parte dell’Amministrazione con inevi-
        copertura illimitata, non solo con   clausole che possono ipoteticamente   tabili ricadute sull’Ente ospedaliero e
        riguardo al massimale ma anche con   presentare profili di vessatorietà e   sugli stessi Medici.
        riguardo al regime temporale della   dunque di nullità. Detta limitazione
        polizza, è opportuno che siano cono-  deve essere ben nota all’assicurato



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