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O s ser Vat O ri O di d iritt O s anitari O
di Maria Giovanna Murrone e Mario Chiatto
La responsabilità
del sanitario ai tempi
del Covid-19
robabilmente nessuno di noi E già. Si potrebbe dire che non c’è autori in dottrina, è una legge che ha
lo avrebbe immaginato, ma a aspetto del’attività medica che non un forte significato simbolico, che in
Pdistanza di circa un anno dalla si correli a profili di responsabilità e qualche misura vuole rassicurare gli
chiacchierata nella quale cercavamo di tanto più in una condizione di assoluta operatori sanitari che nello svolgimento
capire quale fosse il rapporto tra Stato eccezionalità quale quella ancora della propria attività professionale si
e Regioni nella gestione emergenziale in atto. Ci sono quindi novità che ci confrontino, a diverso titolo, con il
determinata dall’ormai famigerato virus riguardano? E quali? Covid.
Sars-CoV-2, ci ritroviamo a esaminare Assolutamente si! Il tema della Vediamo quindi cosa sanciscono queste
una delle conseguenze della pandemia responsabilità è stata oggetto di un disposizioni?
ancora in atto che, come confermato apposito, recente intervento legislativo, Certamente! Iniziamo quindi
dal diffondersi di nuove varianti, non il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con il dire che le due disposizioni
pare essere ancora stata domata. In convertito in legge 28 maggio 2021, n. richiamate prendono in esame due
particolare, ci occuperemo dei riflessi 76, i cui artt. 3 e 3-bis rilevano ai nostri profili differenti. L’art. 3, infatti,
in tema di responsabilità medica. fini. interviene in tema di “Responsabilità
Sono sicuro che la nostra chiacchierata Qual è il rapporto con la legge Gelli- penale da somministrazione del
susciterà la curiosità dei nostri amici, Bianco? vaccino anti Sars-CoV-2”, mentre
impegnati essi stessi, in prima linea, Giusta domanda! Ricordiamo l’art. 3-bis, che è stato introdotto
nelle corsie degli Ospedali e per questo innanzitutto che la c.d. legge Gelli- in sede di conversione del decreto
“coinvolti” sotto diversi aspetti dalla Bianco, ossia la legge 8 marzo 2017, n. legge, disciplina la “Responsabilità
pandemia da Covid-19. 24, costituisce la normativa generale penale per morte o lesioni personali
È proprio così! Tutto il personale di riferimento in tema di sicurezza in ambito sanitario durante lo stato
sanitario, come ovvio, si è trovato a delle cure e della persona assistita, di emergenza epidemiologica da
vivere la pandemia in maniera ancora nonché di responsabilità professionale Covid-19”. Prima di esaminarne il
più intensa rispetto ad un semplice degli esercenti le professioni sanitarie contenuto, mi pare peraltro opportuno
cittadino: il diffondersi di un virus ed interviene tanto con riferimento richiamare l’attenzione sul tipo di fonte
nuovo, ed in quanto tale del tutto all’ambito civilistico che a quello che contiene la relativa disciplina: il
sconosciuto, ha non solo determinato penalistico. Le due disposizioni delle legislatore è infatti intervenuto con
la esposizione dei medici e degli quali parleremo a breve, invece, decreto legge il cui utilizzo è ancorato
operatori sanitari in genere ad un intervengono con specifico profilo alla alla sussistenza di casi straordinari di
più alto rischio di contagio – come responsabilità penale, e con specifico necessità e di urgenza che rendono
confermato dal numero dei colleghi riferimento alle fattispecie di omicidio possibile l’esercizio, in via provvisoria,
che hanno perso in tal modo la vita – colposo e lesioni colpose. del potere normativo da parte del
ma anche l’insorgere, ancora una volta, Si tratta quindi di un intervento che Governo. Si tratta quindi di un testo
di problematiche legate a quella che è completa la legge Gelli-Bianco? legislativo che è stato adottato in
tratto distintivo dell’attività medica: la Potremmo dire di sì: soprattutto, prima battuta da parte del governo e
responsabilità. per come hanno evidenziato alcuni soltanto successivamente fatto oggetto
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