Page 78 - CnO_241-242
P. 78

O s ser Vat O ri O  di  d iritt O  s anitari O










        di controllo, come necessario, da   ai soggetti ai quali si riferisce – essa   numerosi interrogativi – il sanitario,
        parte del Parlamento, in sede appunto   in realtà introduce quello che è stato   secondo taluni, non dovrebbe neanche
        di conversione. Quanto al relativo   definito come “norma-scudo” non solo   essere sottoposto a procedimento
        contenuto, come intuibile dalla rubrica   e non tanto per chi materialmente   penale; comunque non dovrebbe
        delle disposizioni – il “titolo” per usare   esegue l’iniezione muscolare, ma   essere punibile.
        un’espressione non giuridica, ma di   anche e soprattutto per i medici   Ecco il perché della definizione
        sicura percepibilità anche da parte   che procedono alla anamnesi dei   “norma-scudo”. Dicevamo prima
        dei non addetti ai lavori – il legislatore   vaccinandi ed alla raccolta del consenso   che interviene anche un’ulteriore
        ha voluto dedicare un’attenzione    informato.                          disposizione, l’art. 3-bis, che ha una
        specifica a due aspetti differenti e   Cosa prevede quindi la norma?    valenza più generale, vero?
        complementari.                      L’art. 3 sancisce l’esclusione della   Esatto. Laddove l’art. 3 si
        Si è dedicata puntuale attenzione   punibilità per i fatti di omicidio colposo   preoccupa dello specifico profilo
        all’attività di vaccinazione, vero?  e lesioni colpose verificatisi a causa   della responsabilità connessa alla
        Proprio così. Il legislatore contempla,   della somministrazione di un vaccino   vaccinazione – radicalmente esclusa
        nella prima delle disposizioni      per la prevenzione delle infezioni da   alle condizioni velocemente ricordate
        delle quali stiamo parlando, la     SARS-CoV-2, effettuata nel corso della   – l’art. 3-bis introduce invece una
        responsabilità connessa all’attività   campagna vaccinale straordinaria   limitazione della responsabilità colposa
        di vaccinazione. È intuitivo – tanto   in atto, laddove l’uso del vaccino sia   per morte o lesioni personali in ambito
        più ora che esamineremo il portato   conforme alle indicazioni contenute   sanitario durante lo stato di emergenza
        precettivo dell’articolo – come si tratti   nel provvedimento di autorizzazione   epidemiologica.
        di una scelta fortemente simbolica,   all’immissione in commercio emesso   Come opera questa limitazione di
        determinata dalla volontà di rassicurare   dalle competenti autorità e alle   responsabilità?
        i sanitari che siano impegnati      circolari pubblicate sul sito istituzionale   La scelta del legislatore si è diretta
        nell’attività di somministrazione   del Ministero della Salute relative alle   in una duplice direzione. Per un
        del vaccino e di porli al riparo da   attività di vaccinazione. La disposizione   verso, infatti, assume rilevanza la
        conseguenze pregiudizievoli nel caso   contempla una ipotesi di esonero   sola colpa grave; nel secondo senso,
        si verifichino effetti collaterali, dalla   in toto della responsabilità penale,   è la stessa disposizione che fornisce
        gravità più o meno intensa, in danno   significativamente definito come   criteri alla cui stregua valutare il grado
        del soggetto al quale venga inoculato il   “lockdown della responsabilità”,   della colpa. Rilevanti, in tal senso,
        vaccino.                            che viene in rilievo al ricorrere di   devono dunque essere il livello delle
        Insomma, la disposizione intende    ben precise condizioni. Essa opera   conoscenze scientifiche delle quali si
        tutelare chi materialmente somministra   innanzitutto allorché si verifichi la   dispone in tema di cura e contrasto al
        il vaccino? Mi pare una scelta      morte o una lesione del soggetto    Covid; le risorse, umane e materiali,
        apprezzabile, tanto più ricordando   vaccinato; si abbia causalità tra la   delle quali si dispone per la attività di
        come la cronaca purtroppo ci        somministrazione del vaccino e      cura; il grado di specializzazione del
        abbia informato di episodi anche    l’evento avverso; vi sia, soprattutto,   personale del quale concretamente di
        molto gravi che, successivi alla    conformità della condotta del sanitario   dispone. Ne emerge un quadro che
        somministrazione dei vaccini, quanto   alle regole cautelari, individuate, per   conferma, dunque, un atteggiamento
        meno cronologicamente, hanno inciso   espressa previsione normativa, in   di attenzione al dato concreto e volto
        anche sulla fiducia nella sicurezza dei   quelle complessivamente redatte dal   a preservare i professionisti sanitari da
        vaccini stessi.                     complessivo sistema di c.d. farmaco-  profili di responsabilità legati non già
        La situazione di fatto che ha       vigilanza nel cui ambito si inserisce la   ad un atteggiamento rimproverabile,
        determinato l’adozione della        c.d. vaccino-vigilanza. Laddove dunque   ma determinati da oggettive
        disposizione è esattamente quella alla   ricorrano questi presupposti – sui quali   condizioni di impossibilità e difficoltà
        quale ti riferisci. Quanto all’ambito   non possiamo dilungarci oltre, ma   nell’affrontare adeguatamente la cura e
        soggettivo della disposizione – ossia   che hanno suscitato nella dottrina già   terapia contro il Covid. ♥


                 76 |  cardiologia negli Ospedali |  duecentoquarantuno - duecentoquarantadue
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83