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FORUM SIND A C ALE E ORGANIZZA TIV O
Questa sezione vuole essere la sede, aperta a tutti, per proporre, discutere
e approfondire le tematiche organizzativo-sindacali.
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IN TEMA DI GIURISPRUDENZA SANITARIA
La Cassazione a sezioni unite definisce i principi per la responsabilità professionale.
MEDICI, LA COLPA VA PROVATA.
Per i giudici di legittimità è sufficiente un “ragionevole dubbio” per scagionare i camici.
Il Sole 24 ore - 17-23 settembre 2002
Su questo argomento abbiamo chiesto il commento ad un penalista esperto di sanità
Il provvido intervento ermeneutico consacrato nella sentenza n. 27 del 12 settembre 2002, pronunciata dal-
la Cassazione a Sezioni Unite, reclama adeguata condivisione nella misura in cui “razionalizza” ontologicamente
il concetto di prova in rapporto alla colpa professionale medica.
La sentenza, senza abbandonarsi a vischiosi ragionamenti, individua un parametro valutativo congruamente
adeguato alla complessità e ai rischi che l’attività medica comporta.
Bene inteso: i giudici della Cassazione non hanno, di certo, scritto un principio rivoluzionario, tuttavia hanno
scritto, comunque, un sano principio che neutralizza le perniciose spinte disgregative insite nell’orientamento
giurisprudenziale fino ad oggi di moda; un’orientamento improntato ad un irragionevole criterio di severità di
tale consistenza da sconfinare spesso in una vera e propria sorta di “responsabilità oggettiva”: il che, realiz-
zando una esasperata distorsione interpretativa finiva con il paralizzare il medico, chiuso fra l’incudine di un
giudizio sempre severo “quando fa” ed il martello altrettanto severo “quando non fa”.
Viceversa - ed è questo il punto di rottura che opera la sentenza in commento - il nesso causale deve ne-
cessariamente sfuggire a ogni aleatorio parametro di probabilità e rimesso, invece, il più possibile a un rassi-
curante parametro di quasi certezza.
Il problema di fondo, in tema di colpa professionale sanitaria, consiste nel ritrovare una soluzione che con-
temperi sia l’esigenza di tutelare adeguatamente il bene della vita e della salute del paziente, sia quella di
assicurare una valutazione della condotta del medico confacente alla complessità dell’attività svolta.
Ed in questo solco si colloca la definizione del nuovo criterio di valutazione valorizzato nella pronuncia da ul-
timo emanata dai Giudici di leggittimità.
Il rispetto di tale rinnovato criterio garantirà il medico rispetto alle ingiustificate rappresaglie conseguenti al-
l’insuccesso del suo intervento e, d’altra parte consentirà la pur necessaria salvaguardia dei beni “supremi” del-
la vita e della incolumità del paziente.
Antonio Ciacco
Avvocato Penalista in Cosenza
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